Sottrazione internazionale dei minori
Se vi sono fondati sospetti relativamente alla possibilità che i propri figli possano essere oggetto di sottrazione internazionale, è opportuno anche in via preventiva:
• non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore;
• se il bambino deve recarsi all'estero, far sottoscrivere all'altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata.
• se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario.
• se non era stato contratto matrimonio con l’altro genitore e non è mai stato emesso un provvedimento sull'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che preveda il divieto all'espatrio del minore a meno di consenso esplicito e formale dell'altro genitore.
Se la sottrazione del minore è già avvenuta è necessario contattare l'Autorità centrale (Dipartimento di Giustizia Minorile) per avviare la procedura.
Se la sottrazione si verifica verso uno degli Stati che non ha aderito a Convenzioni sulla sottrazione internazionale dei minori di cui anche lo Stato Italiano è parte, è necessario contattare il ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie - D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV – Piazzale della Farnesina. In questo caso si potrà prendere contatto con l'Ufficio del Ministero degli affari esteri che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.
CENTRO STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
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